Vademecum Specifico per il Cliente Professionista
Qui di seguito troverai alcune informazioni che, per quanto magari a Te già note, può esserti utile rinvenirle in un unico documento appositamente redatto per Te. Abbiamo evitato termini tecnici e non abbiamo considerato tutte le varie casistiche che si potrebbero verificare, ma ci siamo limitati ai casi più frequenti.
Con l’avvento della fattura elettronica non è più necessario consegnare pacchi di fatture allo Studio. Basta consegnare solo i documenti che non transitano sul Sistema di Interscambio SDI. Il Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di:
- ricevere le fatture sotto forma di file;
- effettuare controlli sui file ricevuti;
- inoltrare le fatture verso le amministrazioni pubbliche destinatarie, o verso cessionari/committenti privati (B2B e B2C).
Al Sistema di Interscambio si accede dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate . E’ possibile consultare le fatture elettroniche emesse e ricevute anche dal sistema di monitoraggio fatture messo a disposizione dal ns. Studio e raggiungibile all”indirizzo internet che Vi sarà comunicato oppure dalla specifica Applicazione per smartphone Iphone o Android utilizzando credenziali private e personali.
Le copie di cortesia delle fatture elettroniche non sono da consegnare allo studio ma EVENTUALMENTE da conservare presso la Vs. sede come ricevuta di quietanza di pagamento o per controllo della merce o servizio acquistato.
E’ indispensabile consegnare allo Studio solo i documenti cartacei possibilmente entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. Il mancato rispetto di tale termine libera lo Studio Ingenito da ogni responsabilità derivante da ritardi in comunicazioni, versamenti di imposte ed altri adempimenti tributari di qualsiasi ordine e tipo.
I regimi contabili in vigore in Italia sono tre:
| REGIMI CONTABILI | DESCRIZIONE REGIMI CONTABILI |
| Regime Semplificato per cassa | La contabilità semplificata per cassa prevede la registrazione dei soli costi e ricavi ed il reddito, salvo alcune eccezioni, si determina effettuando la differenza tra i ricavi percepiti (incassati) e le spese effettivamente sostenute (pagate). Pertanto per una corretta tenuta della contabilità è sufficiente l’integrazione dei registri IVA con l’annotazione dei ricavi o dei costi rispettivamente non incassati o pagati nel corso del periodo d’imposta (in tal modo il contribuente evita la tenuta di un apposito registro degli incassi e dei pagamenti). Oltre alle due modalità indicate (Registro degli incassi e pagamenti o integrazione dei registri IVA), l’art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 600/73, prevede una terza modalità di tenuta della contabilità previa opzione da parte del contribuente, vincolante per almeno un triennio, secondo cui e sufficiente tenere i registri Iva con la presunzione secondo cui alla data di registrazione in tali registri corrisponda l’incasso o il pagamento. |
| Regime Ordinario | La contabilità ordinaria è un regime contabile che prevede la registrazione non solo di costi e ricavi ma anche di incassi, pagamenti, versamenti e prelevamenti, attività e passività. |
| Regime Forfettario | La contabilità forfettaria prevede l’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. In regime forfettario si è solo obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi. Sebbene non obbligatorio per legge, per adempiere in modo puntuale e preciso agli obblighi informativi previsti dal quadro RS della dichiarazione dei redditi e per la determinazione del reddito fiscale e previdenziale è sempre consigliabile tenere la contabilità anche se e solo in modo elementare e semplificato. |
Il regime contabile adottato per la tua attività dipende da vari fattori:
- Obbligo di legge, esempio le società di capitali, esempio SRL, devono adottare per legge il regime ordinario;
- Dimensione aziendali;
- Opportunità;
- Convenienza.
Se non si è sicuro del regime contabile adottato per la propria attività, si prega di chiedere allo Studio.
Si riporta un elenco non tassativo dei documenti da consegnare allo Studio, distinti a secondo del regime contabile adottato:
| DOCUMENTI | GESTIONE DOCUMENTI (Consegna, Conservazione, ecc.) rispetto al regime contabile adottato |
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Clienti in contabilità ordinaria:
Clienti in contabilità semplificata o in contabilità forfettaria devono conservare i documenti di cui sopra, IN MODO ORDINATO, presso la propria sede per un eventuale controllo degli organi accertatori (es. Agenzia delle Entrate, GDF). |
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Tutti i clienti:
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Tutti i clienti:
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Tutti i clienti:
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Solo clienti in contabilità ordinaria:
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Tutti i clienti:
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Tutti i clienti:
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Tutti i clienti:
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I clienti che elaborano le paghe autonomamente o presso altro consulente:
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Tutti i clienti:
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Tutti i clienti:
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15Il termine di emissione della fattura elettronica varia in base al tipo di fattura che andiamo ad emettere:
- fattura elettronica immediata;
- fattura elettronica differita.
La fattura viene considerata emessa solo dopo essere stata trasmessa al SdI (Sistema di Interscambio) e non essere stata scartata da esso (articolo 1 comma 3 del D.Lgs. 127/2015).
Emissione fattura elettronica immediata
La fattura elettronica immediata è quella che accompagna il bene o il servizio che viene venduto o comprato, o certifica il compenso percepito per un servizio reso. Deve essere inviata entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (articolo 6 del D.P.R. 633/72).
Emissione fattura elettronica differita
La fattura elettronica differita può essere emessa per registrare la cessione di beni e la prestazione di servizi, in alternativa alla fattura immediata. Deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui i beni vengono spediti/consegnati o le prestazioni vengono realmente effettuate.
Sanzione per tardiva emissione fattura elettronica
Secondo quanto previsto dall’articolo 6 del D.Lgs. 471/97, le sanzioni per tardiva emissione della fattura elettronica sono:
- sanzione tra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio con un minimo di 500 euro (D.Lgs. 471/97 – articolo 6, comma 1, primo periodo e comma 4);
- tra 250 e 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla liquidazione del tributo (D.Lgs. 471/97 articolo 6, comma 1, ultimo periodo);
- tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati se l’operazione è esente, non imponibile, non soggetta ad IVA oppure soggetta all’inversione contabile. Quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 (D.Lgs. 471/97, articolo 6, comma 2).
Di seguito le sanzioni amministrative applicate relative alla fattura elettronica, suddivise per tipologia di violazione:

Il pagamento di fatture, parcelle, proforme, ricevute etc. ad un professionista, lavoratore occasionale, procacciatore, agente di commercio, etc. deve essere comunicato al nostro studio con celerità per poter versare l’eventuale ritenuta d’acconto operata, entro i termini fissati per legge (entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento).
Le regole legate alla deduzione delle spese sostenute per l’acquisto di carburanti, da parte di imprenditori e professionisti, sono legate alla Legge n. 205/2017 la quale ha previsto l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di benzina e/o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Infatti, è in vigore l’obbligo di certificare il corrispettivo relativo alle cessioni di carburanti e lubrificanti effettuate nei confronti di clienti che effettuano acquisti nell’esercizio di impresa, arte e professione.
A corredo di questa disposizione è previsto l’obbligo per i soggetti passivi IVA che vogliano esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA (ai sensi dell’art. 19-bis.1 lett. d) del D.p.r. 633/1972) e vogliano dedurre il costo sostenuto (ai sensi dell’art. 164, co. 1 – bis del Tuir) per il carburante acquistato per l’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione è necessario effettuare il pagamento mediante mezzi tracciabili individuati nel Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 73203/2018.
In particolare, si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:
• gli assegni, bancari e postali, circolari e non circolari;
• vaglia cambiari di cui al regio decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933;
• vaglia postali di cui al D.p.r. n. 144/2001;
• mezzi di pagamento elettronici previsti all’art. 5 del D.Lgs n. 82/2005 tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
o addebito diretto;
o bonifico bancario o postale;
o bollettino postale;
• carte di debito, di credito, prepagate;
• altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
• Con riferimento ai versamenti relativi a carte di debito, di credito o prepagate e agli altri strumenti elettronici, è ammesso il pagamento anche avvalendosi di ATM o POS messi a disposizione dai prestatori di servizi a pagamento o mediante autorizzazione di addebiti diretti da parte dell’utilizzatore finale.
• Pagamento di carburante in contanti, deducibilità e detrazione
• Il pagamento di carburante in contanti non è consentito ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione del costo.
Modalità di pagamento per gli acquisti di carburante: casi particolari
Carte e buoni carburante
Il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate individua le forme di pagamento qualificato ritenute idonee dal legislatore che trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione.
Ciò accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei contratti di “netting”, laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera a effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.
Tale sistema è da considerarsi valido solo qualora i rapporti tra gestore dell’impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest’ultima e l’utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento “tracciabili” elencati nel Provvedimento n. 73203/2018.
Parimenti, restano validi i sistemi, comunque denominati, di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati.
Acquisto diretto da parte del dipendente
Sono ritenuti validi anche i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili.
Si pensi, ad esempio al rifornimento di benzina di un’autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante una trasferta di lavoro.
Qualora il pagamento avvenga con carta di credito/debito/prepagata del dipendente e il relativo ammontare gli sia rimborsato, avvalendosi sempre di una delle modalità individuate dalla Legge (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), non vi è dubbio che la spesa è certamente riferibile al datore di lavoro e ne consentirà la deducibilità.

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