Con l’arrivo delle festività di fine anno si presenta l’occasione per moltissime aziende e professionisti di fare un regalo ai propri clienti o ai propri dipendenti. Dal 1° gennaio 2025 si applica la novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024), che ha aggiunto all’art. 108, comma 2, ultimo periodo, del TUIR l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza e omaggi.
Il nuovo obbligo di tracciabilità per la deducibilità degli omaggi
La modifica incide in modo significativo sulla gestione amministrativa delle imprese, imponendo l’utilizzo esclusivo degli strumenti di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 241/1997, ossia carte, bonifici, assegni e strumenti elettronici, quali ad esempio Satispay, Paypal, ApplePay.
ATTENZIONE: Non sono più deducibili gli omaggi acquistati in contanti, indipendentemente dal valore e dalla natura del bene.
L’obbligo riguarda anche gli acquisti effettuati all’estero, poiché la norma non limita la tracciabilità ai costi sostenuti in Italia (al contrario delle spese di trasferta, per le quali esiste una norma specifica).
Regole generali di deducibilità degli omaggi: nulla cambia sul valore soglia
Al di là dell’obbligo di tracciabilità, restano immutate le regole generali dell’art. 108, comma 2, TUIR, per cui:
- gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro sono interamente deducibili;
- gli omaggi di valore superiore a 50 euro costituiscono spese di rappresentanza, deducibili entro i limiti percentuali previsti dalla norma e secondo i criteri della Circolare AdE n. 34/E/2009. Il costo sostenuto è quindi deducibile:
- all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
- allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.
OSSERVA: È fondamentale individuare correttamente il valore unitario dell’omaggio. La prassi (Circolare n. 34/E/2009, par. 5.4) chiarisce che: si considera l’omaggio nel suo complesso, non il valore dei singoli beni che lo compongono.
Esempio pratico:
Un cesto da 3 prodotti del valore di € 20 ciascuno:
→ valore unitario omaggio: € 60
→ classificazione: spesa di rappresentanza con deducibilità limitata.
Omaggi autoprodotti: rilevanza del valore normale e del costo di produzione
Quando l’omaggio è costituito da beni autoprodotti, occorre distinguere:
- valore normale del bene (art. 9 TUIR)
- Serve per verificare se si supera la soglia dei 50 euro;
- Individua se il bene è un omaggio deducibile integralmente o una spesa di rappresentanza.
- Costo di produzione effettivo
- È la base di calcolo per determinare l’importo deducibile.
La Risoluzione n. 27/E/2014 chiarisce che:
- se il valore normale > 50 euro, l’omaggio è una spesa di rappresentanza, ma ai fini del plafond si considera il costo di produzione, anche se inferiore ai 50 euro;
- se il valore normale ≤ 50 euro, il costo è integralmente deducibile.
Esempio pratico:
- Valore normale: € 80
- Costo produzione: € 40 → spesa di rappresentanza, deducibile nei limiti, per € 40.
Omaggi sotto forma di servizi
La disciplina dei 50 euro riguarda solo i beni (“beni distribuiti gratuitamente”).
Pertanto, l’omaggio consistente in un servizio (es.: una cena offerta al cliente, un biglietto per un evento, un servizio professionale gratuito) non gode dell’esenzione.
Le spese per servizi gratuiti sono sempre spese di rappresentanza, deducibili nei limiti previsti dall’art. 108 TUIR e con obbligo di tracciabilità.
Esempio pratico:
Spese per cene natalizie anche con soggetti terzi all’impresa (clienti ecc.)
Queste spese sono qualificabili come spese di rappresentanza e di conseguenza deducibili nel limite del 75% della spesa sostenuta, entro il limite dell’ammontare massimo deducibile nell’anno:
- dell’1,5 per cento dei ricavi e proventi fino ad euro 10 milioni;
- dello 0,6 per cento dei ricavi e proventi da euro 10 milioni fino ad euro 50 milioni;
- dello 0,4 per cento dei ricavi e proventi eccedenti euro 50 milioni.
Ai fini Iva, questa risulta indetraibile.
Omaggi ai dipendenti: regola autonoma e senza obbligo di tracciabilità
Gli omaggi ai dipendenti seguono un regime distinto rispetto a quelli ai clienti. Per l’impresa, rappresentano spese relative alle prestazioni di lavoro e sono integralmente deducibili senza obbligo di tracciabilità. Per il lavoratore costituiscono fringe benefit, tassati solo oltre 258,23 euro (dal 2024 al 2027 limite elevato a 1.000 o 2.000 euro per dipendenti con figli a carico). Ai fini dell’Iva, invece, occorre distinguere tra beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa e beni che, invece, non rientrano nell’attività propria dell’impresa. Nel primo caso, ossia di beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa, in quanto prodotti o commercializzati dall’impresa erogante stessa, l’Iva risulta detraibile, al pari di un normale acquisto, e la cessione gratuita deve essere assoggettata ad imposta sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni determinato nel momento in cui si effettua la cessione (a meno che non sia stata detratta l’Iva sull’acquisto stesso).
Nel secondo caso, ossia di beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa, invece, l’Iva risulta indetraibile, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972, e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, n.4, D.P.R. 633/1972.
Cene natalizie e iniziative ricreative per i dipendenti
Tali spese pertanto rientrano tra le spese agevolabili al 75% ai sensi dell’articolo 109 comma 5 del TUIR (D.P.R 917/86).
Il costo sostenuto è quindi deducibile:
- nel limite del 75% della spesa sostenuta (art. 109 TUIR) come per le spese di albergo e ristorante
- nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (art. 100 comma 1 TUIR)
Ai fini Iva, questa risulta indetraibile in quanto relativa ad un costo per i dipendenti.
Tabella riepilogativa Imprese
| Tipologia di spesa | Riferimento normativo | Deducibilità | Detraibilità Iva ? | Tracciabilità obbligatoria? | Note |
| Omaggi ≤ 50 euro (beni acquistati) | Art. 108, c. 2, TUIR | Integrale | Sì | Sì | Valore unitario del bene nel suo complesso. |
| Omaggi > 50 euro (beni acquistati) | Art. 108, c. 2, TUIR | Spese di rappresentanza con limiti. | No | Sì | Deducibilità proporzionale ai ricavi. |
| Omaggi autoprodotti | Art. 108, c. 2,
e art. 9 TUIR |
Valore normale per la qualificazione; costo per deduzione. | Sì | Sì | Se valore normale ≤ 50 euro → deduzione integrale. |
| Omaggi sotto forma di servizi | Art. 108, c. 2, TUIR | Spese di rappresentanza. | No | Sì | Non applicabile la soglia 50 euro. |
| Cene/attività natalizie dipendenti | Art. 108, c. 2, TUIR art. 109, c. 5 | Spese di rappresentanza con limiti rispetto ai ricavi e al 75% per alimenti e bevande. | No | Si | Deducibilità proporzionale ai ricavi e al 75% |
| Omaggi ai dipendenti | Art. 95, c. 1, TUIR | Integrale | Iva detraibile se trattasi di beni rientranti nell’attività dell’impresa e la cessione gratuita è soggetta ad iva. Se trattasi di beni non rientranti nell’attività dell’impresa l’iva è indetraibile | No | Non sono spese di rappresentanza. |
| Cene/attività natalizie dipendenti | Art. 100, c. 1, TUIR; art. 109, c. 5 | Deducibili al 5‰ e al 75% per alimenti e bevande. | No | Sì | Iniziative ricreative e culturali. |
Omaggi dei professionisti
- Gli omaggi ai clienti sono spese di rappresentanza deducibili entro 1% dei compensi (art. 54 TUIR)
- Gli omaggi ai dipendenti sono considerate spese per prestazioni di lavoro e come tali integralmente deducibili.
- È ammessa la detrazione IVA su beni omaggio fino a 50 euro.
Pranzi, cene natalizie ed eventi dei professionisti
Eventi con dipendenti:
- I pranzi e le cene natalizie e gli eventi in cui sono presenti esclusivamente i dipendenti in genere non rientrano tra le spese di rappresentanza, ma possono essere dedotte come spese inerenti il personale e quindi all’attività professionale;
- Le relative spese come per il vitto e alle bevande sono deducibili al 75% ed entro il limite del 2% dei compensi percepiti.
Eventi con clienti:
- Pranzi, cene ed eventi con clienti o potenziali clienti rientrano invece tra le spese di rappresentanza se correlate a finalità promozionali e come tali sono deducibili per i lavoratori autonomi nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Anche per i professionisti dal 2025 vige l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza e omaggi.
Tabella riepilogativa Professionisti
| Tipologia di spesa | Riferimento normativo | Deducibilità | Detraibilità Iva ? | Tracciabilità obbligatoria? | Note |
| Omaggi ai Clienti | Art. 54-septies TUIR | 1% dei compensi | Detrazione solo per omaggi fino a 50 euro | Sì | Valore unitario del bene nel suo complesso. |
| Omaggi ai dipendenti | Art. 54-septies TUIR | Si come spese per dipendenti. | Detrazione solo per omaggi fino a 50 euro | Sì | Non sono spese di rappresentanza. |
| Cene con i dipendenti | Art. 54-septies TUIR | deducibili al 75% ed entro il limite del 2% dei compensi percepiti. | No | Sì | Iniziative ricreative e culturali. |
| Cene con i clienti | Art. 54-septies TUIR | Spese di rappresentanza nel limite dell’1% dei compensi percepiti | No | Sì |
Lo Studio Ingenito rimane a disposizione per eventuali chiarimenti sulla corretta gestione fiscale degli omaggi aziendali

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