Per le società costituite dopo il 1° gennaio 2025, l’obbligo rimane contestuale all’iscrizione della società al Registro Imprese, come previsto dal comma 860, art. 1 della legge n. 207/2024.
Novità
L’articolo 13 del Decreto Legge 159/2025 (in vigore dal 31/10/2025) ha modificato l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come già modificato dall’art. 1, comma 860 della legge di Bilancio 2025, aggiungendo le seguenti parole: «nonché all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del Consiglio di amministrazione».
Persone soggette all’obbligo
La norma si applica a tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico, amministratore delegato, o in caso di mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione.
Pertanto, ad oggi, non risultano più obbligati:
- gli amministratori di società di capitali e cooperative diversi dall’amministratore unico e dagli amministratori delegati (es. consiglieri si S.r.l.);
- il presidente del consiglio di amministrazione è obbligato solo in mancanza di amministratori delegati;
- gli amministratori di società di persone (comprese tutte le società semplici);
- i liquidatori di qualsiasi soggetto giuridico.
Foto di Mariia Shalabaieva su Unsplash

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